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27 Agosto 2014

MK&PARTNERS Адвокат в Италии: Успехи MK&PARTNERS Адвокат в Италии (I precedenti di MK&Partners): L'accertamento induttivo dell'INPS per omesso versamento nei confronti dell'ex socio di società di persone è nullo

MK&PARTNERS Адвокат в Италии 

E' stato di recente comunicato allo Studio Mk&Partners un provvedimento di accoglimento del ricorso gerarchico proposto all'INPS di Milano che, accogliendo le argomentazioni difensive proposte dallo Studio Mk&Partners, ha dichiarato la nullità e la conseguente revoca dell'accertamento induttivo per omesso versamento nei confronti dell'ex socio di società di persone.

Al contribuente da noi difeso era stato notificato l’avviso di accertamento induttivo, con il quale si richiedeva il pagamento di un ingente importo sulla base di un presunto, ed in realtà mai verificatosi, omesso versamento dei contributi pensionistici e degli oneri accessori, nella sua qualità di socio di società di persone ********* S.a.s. di ******* & C.

Infatti, ad avviso dell'INPS, sarebbe emerso che il contribuente sarebbe stato socio della predetta società e per tale ragione lo stesso era stato iscritto ex officio alla competente gestione separata, con conseguente imposizione contributiva a decorrere dall'iscrizione in Camera di Commercio della società de qua e del nominativo dei soci e degli amministratori.

In realtà, il contribuente aveva da anni ceduto le proprie quote di partecipazione societarie a soggetto terzo, e l'atto di trasferimento risultava regolarmente iscritto presso la CCIAA competente.

Pertanto, il contribuente aveva illo tempore perso la propria qualifica di socio e amministratore della società di persone, che aveva anche modificato la propria forma societaria.

La ragione per la quale l'INPS aveva contestato al contribuente il mancato versamento dei contributi pensionistici è molto semplice e tipica del nostro ordinamento, dove la mano destra spesso e volentieri non si intende con la mano sinistra.

L’accertamento induttivo notificato al nostro cliente era frutto di un errore omissivo, ascrivibile solo ed esclusivamente all'INPS ed alla competente Camera di Commercio.

Come ben noto, infatti, l’art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, al comma 8, attribuisce efficacia, anche ai fini previdenziali, alle domande di iscrizione alle CCIAA presentate dalle imprese artigiane e commerciali a decorrere dal 1/1/2004.

Pertanto, tali soggetti da tale data sono esonerati dall’obbligo di presentare apposita domanda di iscrizione agli enti previdenziali, con conseguente semplificazione degli adempimenti dei contribuenti attraverso l’informatizzazione dei processi comunicativi tra le Camere di Commercio e l’INPS.

Un imprenditore commerciale, a far data dal 1/1/2004, avrebbe in teoria dovuto solo iscriversi alla sezione ordinaria della CCIAA, per assolvere anche l’obbligo di iscrizione alle relative gestioni contributive.

Di fatto, attraverso la periodica trasmissione dei dati da parte della CCIAA all'INPS, dovrebbe essere realizzata sia l’iscrizione che la cancellazione degli artigiani e dei commercianti alle rispettive gestioni previdenziali.

Anzi, proprio per fugare ogni dubbio interpretativo circa le nuove procedure, l’INPS nel febbraio 2004 ha emanato una circolare esplicativa, la Circolare n. 39, ove tra le altre cose specificava che “per i soci di S.n.c., S.a.s., S.r.l., sempre sulla base esclusiva delle notizie fornite da Unioncamere, i dati concernenti la partecipazione all’attività dell’impresa saranno richiesti agli interessati direttamente dall’Istituto”, esonerando, quindi, i contribuenti da qualsivoglia incombente o onere;

Poiché la società di cui era socio il contribuente da noi difesa è stata costituita ed iscritta in CCIAA dopo l'entrata in vigore della predetta norma, alla medesima ed ai suoi soci trovava ratione temporis applicazione la novella legislativa in commento, secondo i principi interpretativi forniti con la circolare n. 39/2004.

Pertanto, ai fini dell’iscrizione del contribuente alla competente gestione separata, tanto le comunicazioni circa la costituzione dell’ente giuridico quanto le comunicazioni relative alla cessazione dell’ente o dei soci/amministratori avrebbero dovuto essere effettuate ex officio all'INPS direttamente dalla competente CCIAA.

Alla luce di quanto sopra, è evidente che il contribuente non può e non deve assistere inerme alla lesione dei suoi diritti ed interessi legittimi per un errore imputabile solo ed esclusivamente a fatto e colpa della Pubblica Amministrazione, che ha omesso di effettuare i flussi informativi ex lege prescritti.

Ne consegue che, come eccepito ed argomentato dallo Studio Mk&Partners, il contribuente non era tenuto a pagare contributi ed accessori per il periodo in cui aveva cessato la propria qualità di socio di società di persone con atto di trasferimento di partecipazioni societarie, iscritto nell’apposita sezione della CCIAA in e, pertanto, efficacemente opponibile all'INPS.

A supporto di tale tesi difensiva, peraltro, è stato argomentato che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, la cancellazione del contribuente dagli elenchi delle Camere di Commercio e la relativa iscrizione in CCIAA dell’atto che produce il relativo effetto è opponibile agli enti fiscali e previdenziali (cfr. ex plurimis Cass. 3946/2011, 2639/2001);

Infatti, la Corte di cassazione, da ultimo con sentenza 3946/2011, ha stabilito che l'eventuale cessione delle partecipazioni societarie, per essere opponibile ai terzi, e nella fattispecie al fisco o agli enti previdenziali, deve essere trascritto antecedentemente nel registro delle imprese.

Ad integrale accoglimento del ricorso gerarchico, l'INPS ha disposto la revoca e l’annullamento del provvedimento di accertamento induttivo impugnato e lo sgravio totale dei contributi induttivamente accertati in via meramente presuntiva.

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