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10 Maggio 2017

MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии: Assegno di divorzio, si cambia: non conta più il tenore di vita ma l’autosufficienza

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La Corte di Cassazione rivoluzione i parametri di determinazione di assegno di separazione o divorzio.

Si passa dal principio del mantenimento dello stile di vita che si godeva durante la vita matrimoniale al principio dell'indipendenza o autosufficienza economica.

Lo scopo dell'assegno non deve essere più quello di assicurare al coniuge il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

Una sentenza che assicura una effettiva giustizia sociale, visto che, finalmente, il matrimonio cessa così di essere una sistemazione definitiva ed oggi sposarsi, queste le parole della Corte, è solo un atto di libertà e autoresponsabilità.
A far perdere alla ex moglie il diritto all'assegno non è il fatto che essa disponga di redditi adeguati, ma la circostanza che all'alba del 2017 occorre superare la concezione patrimonialistica del matrimonio inteso come sistemazione definitiva perché è ormai generalmente condiviso nel costume sociale il significato del matrimonio come atto di libertà e di autoresponsabilità, nonché come luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita, in quanto tale passibile di essere sciolta.

O meglio, mentre permaneva nelle Corti di merito la tendenza a considerare dissolubile il solo legame affettivo, mentre il legame patrimoniale rimaneva indissolubile, ovvero il marito doveva mantenere la moglie vita natural durante, salvo il raro caso di addebito, oggi si arriva a mettere la parola fine su questa consuetudine priva di qualsivoglia giustizia.

Come eccepito dallo Studio in tanti procedimenti, si deve oggi ritenere he non sia configurabile un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell'ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale.

Il parametro di spettanza dell'assegno, avente natura assistenziale, deve essere l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge che lo richiede, anche solo potenziale.

Da oggi il rapporto matrimoniale si estingue non solo sul piano personale, ma anche economico-patrimoniale, sicché ogni riferimento a tale rapporto finisce illegittimamente con il ripristinarlo, sia pure limitatamente alla dimensione economica del tenore di vita matrimoniale, in una indebita prospettiva di ultrattività del vincolo matrimoniale.

Il nuovo parametro deve essere individuato nel raggiungimento dell'indipendenza economica di chi ha richiesto l'assegno.

Se il richiedente è economicamente indipendente o effettivamente, anche solo potenzialmente, in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto tale diritto.

I principali indici che la Cassazione individua per valutare l'indipendenza economica di un ex coniuge sono il "possesso" di redditi e di patrimonio mobiliare e immobiliare, le "capacità e possibilità effettive" di lavoro personale e "la stabile disponibilità" di un'abitazione.

Ovviamente, questi principi erano già stati invocati da tanti avvocati matrimonialisti e pure recepiti in numerosi provvedimenti e quindi è un po eccessivo forse parlare di rivoluzione, quanto forse sarebbe più opportuno parlare di intervento chiarificatore.

Certo, l'intervento della Suprema Corte è provvidenziale, in quanto pone la parola fine ad un principio introdotto dalla Legge n. 898 del '70 che ha introdotto il divorzio in Italia.

Si tratta quindi di un terremoto giurisprudenziale in linea con gli orientamenti degli altri Paesi europei nei quali l'assegno divorzile dipende essenzialmente dai patti prematrimoniali.


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